Divieto di accensione fuochi e attivita' di abbruciamento

Pubblicato il 10 luglio 2020 • Ambiente

SI RENDE NOTO DELLO stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione ABRUZZO dal 01 luglio al 15 settembre 2020, salvo proroghe, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

DURANTE DETTO PERIODO di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della regione ABRUZZO  E' sempre espressamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;

INOLTRE
1.E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi e a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi. 
2. Nel periodo dal 01 LUGLIO al 15 settembre E' vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli.
3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 3, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

  • far brillare mine;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

4. L'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali,  E' permesso quando la distanza dai boschi E' superiore a quella indicata nel comma 1, purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, sia preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata (precesa o fascia protettiva) della larghezza minima di metri cinque. In ogni caso, non si deve procedere all'abbruciamento in presenza di vento. E' fatto obbligo di presiedere a tutte le operazioni di bruciatura. E' fatto obbligo ricevere preventiva autorizzazione dal Comune per l'attività di abbruciamento;
5. L'abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale.
6. I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
7. E' fatto obbligo ai proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate.
8. E' vietato gettare dai finestrini delle automobili mozziconi di sigaretta lungo le strade confinanti con aree boscate, all'interno delle stesse o in aree comunque ricoperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. Durante il periodo di massima pericolosità, E' vietata l'organizzazione di qualsiasi manifestazione lungo le strade che attraversano i boschi.
9. Chiunque avvisti un incendio, che interessi o minacci un'area boscata, E' tenuto a dare l'allarme al numero verde della Regione Abruzzo 800.861.016, al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al numero 112 o 1515 dei Carabinieri Forestale, all'Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri organi di polizia.
10. Alle operazioni di spegnimento degli incendi provvedono le strutture individuate dalla Regione con il piano Anti Incendi Boschivi (A.I.B.).
11. Spento l'incendio, l'area percorsa deve essere sorvegliata dal proprietario/conduttore e da coloro che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento, per il tempo necessario ad eseguire le operazioni di bonifica, atte ad eliminare ogni focolaio residuo.

SI FA PRESENTE che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423 e ss. del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

 


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