CORONAVIRUS Sezione Speciale

Pubblicato il 14 marzo 2020 • Protezione Civile

NUMERO DI PUBBLICA UTILITA' 1500 #COVID19

NUMERO ASL PESCARA 118 - 333 616 26 872

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE - 0858570632

 

Il sindaco Simone Romano D'Alfonso avvisa i cittadini sulle ulteriori misure adottate con Dpcm del 9 marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell’emergenza da Covid-2019 valide almeno fino al 3 aprile 2020.

 

AL MOMENTO NON CI SONO CASI SUL TERRITORIO DI LETTOMANOPPELLO E, ANCHE NELL'EVENTUALITA' IN CUI DOVESSERO VERIFICARSI, INVITIAMO I CITTADINI A NON CREARE ALLARMI CHE IN QUESTA FASE NON AIUTANO.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus sono estese all’intero territorio nazionale le misure dell’art.1 del DPCM 8 marzo 2020.

Dal 09 MARZO l’ITALIA ZONA PROTETTA, LETTOMANOPPELLO e' ZONA PROTETTA:

Limiti agli spostamenti (art. 1 lett.A)

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Raccomandazioni per i soggetti con alterazioni febbrili (art. 1 lett. B)

ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Prescrizioni per soggetti in quarantena (art. 1 lett. C)

divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Eventi sportivi (art.1 lett. D) sono sospesi gli eventi le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e gli allenamenti.

Eventi in luogo pubblico (art.1 lett. G)

sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'.

Servizi educativi e per l’infanzia (art. 1 lett. H)

sono sospesi i servizi educativi e per l’infanzia. Sono sospese le attività didattiche in presenza in ogni ordine e grado, comprese le università. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi ogni altra forma di aggregazione alternativa.

Luoghi di culto (art.1 lett. I)

l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Ristorazione e bar (art. 1 lett. N)

sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

Attività Commerciali diverse da quelle di ristorazione (art.1 lett. O)

sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Prescrizioni per struttura di vendita medie e grandi (art.1 lett. R)

nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.

Centri sportivi (art. 1 lett. S)

sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

 

 

Misure igienico sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali di supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per le mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutiscce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

AVVISO 1 CITTADINI LETTOMANOPPELLO

AVVISO 2 CITTADINI LETTOMANOPPELLO

AVVISO 3 CITTADINI LETTOMANOPPELLO

ORDINANZA SINDACALE CORONAVIRUS n.1

SCARICA IL DPCM 8 MARZO 2020 - MISURE RESTRITTIVE IN PARTE D'ITALIA

SCARICA IL DPCM 9 MARZO 2020 - MISURE RESTRITTIVE IN TUTTA L'ITALIA

 

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO CORONAVIRUS n.1

ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO CORONAVIRUS n.2

ORDINANZA PRESIDENTE REGIOEN ABRUZZO CORONAVIRUS n.3

 

FREQUENTI DOMANDE SUL CORONAVIRUS - 

DOMANDE E RISPOSE SUL CORONAVIRUS DAL GOVERNO


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